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I 5 requisiti di qualità della pelle conciata al vegetale

Per potersi fregiare del marchio di eccellenza Pelle Conciata al Vegetale in Toscana, le concerie associate sono vincolate al rispetto del Disciplinare Tecnico di Produzione emanato dal Consorzio. Tale disciplinare non è un semplice modus operandi a cui gli associati possono modificare alcune parti ma un vero e proprio patto vincolante da seguire con estrema attenzione e precisione.

Pelle Conciata al Vegetale in Toscana: ecco i 5 requisiti

Il disciplinare tecnico contiene una precisa definizione di “pelle conciata al vegetale”, basata su 5 requisiti fondamentali. Vediamoli di seguito.

La natura della pelle e del cuoio

Il primo requisito del Disciplinare riguarda proprio la definizione del materiale: ” il cuoio è la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca.

Ovviamente sono presenti anche altri vincoli tecnici:

  • il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la concia;
  • se la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati ‘cuoio’;
  • se il cuoio ha uno strato di rifinizione, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere maggiori di 0,15 mm.

La pelle può derivare da qualsiasi tipologia di grezzo animale e, una volta conciata, può essere impiegata in qualsiasi destinazione d’uso, dalla pelletteria alla calzatura, dall’arredamento alla selleria, dall’abbigliamento agli interni d’auto.

Le caratteristiche della concia al vegetale

Il secondo requisito del disciplinare tecnico riguarda la definizione di “concia al vegetale”, ovvero “Pellame conciato esclusivamente con materiali concianti vegetali o con detti materiali e l’aggiunta di piccole quantità di altri ingredienti usati soltanto per agevolare il procedimento di concia o per migliorare o modificare il conciato, ma non in quantità tali da alterare notevolmente i caratteri essenziali della concia vegetale del prodotto”.

Il processo di lavorazione effettuato esclusivamente in Toscana

Le pelli finite sono individuate come originarie dell’area geografica Toscana se, a partire da pelli preconciate, hanno subìto per intero i processi di lavorazione delle fasi qualificanti in Toscana: concia, riconcia, tintura e ingrasso.

Qualora le fasi qualificanti (alcune o tutte) fossero affidate dall’azienda consorziata e licenziante del marchio a terzisti:

  • gli stessi terzisti devono avere sedi legale ed operativa in Toscana;
  • l’azienda consorziata e licenziante del marchio che affida le operazioni a tali terzisti, deve dimostrare che all’interno della propria struttura produttiva sia comunque in grado di svolgere in autonomia le fasi che delega a terzi (quindi che esistano le attrezzature produttive necessarie a compiere tali fasi).

L’acquisto da parte dell’azienda consorziata e licenziante del marchio di pelli in fasi successive al preconciato è ammessa purché i fornitori che hanno realizzato le fasi qualificanti siano aziende consorziate e le pelli acquistate rispettino i requisiti del disciplinare tecnico.

Una pelle semilavorata asciutta (comunemente detto crust) importata come tale in Toscana per essere solo rifinita significa che ha subìto tutte le fasi qualificanti della concia al di fuori del territorio toscano, quindi non rientra nei casi di applicabilità del disciplinare e non può utilizzare il marchio consortile.

La qualità della pelle finita

La Pelle Conciata al Vegetale in Toscana deve rispettare i requisiti cogenti  di salute e sicurezza per il consumatore finale previsti dalla normativa nazionale, i requisiti della UNI 10885-2012, e requisiti complementari di qualità.

A garanzia del rispetto di tali requisiti, attraverso prove in laboratori qualificati, vengono testate tutte le specifiche tecniche sulle pelli finite prelevate presso le aziende consorziate licenzianti del marchio.

L’utilizzo del marchio

Il marchio è di prodotto e riferibile alle pelli e manufatti realizzati con pelli che rispettano totalmente i requisiti dettati dal disciplinare tecnico. La conceria consorziata e licenziante ed il cliente licenziatario del marchio devono quindi utilizzarlo in modo da non indurre in inganno il consumatore.

Nel caso ammesso di utilizzo del marchio Pelle Conciata al Vegetale in Toscana su documentazione aziendale (non pelle) lo stesso dovrà essere abbinato alla scritta “aderente al consorzio”.

L’Azienda consorziata e licenziante del marchio dovrà inoltre  spiegare ai propri clienti il significato del marchio e che lo stesso è di prodotto.

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